Il D.Lgs. n. 14/2019, relativo al c.d. “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, contiene modifiche alla disciplina delle garanzie previste a favore degli acquirenti di immobili da costruire (regolata dal D.Lgs. n. 122/2005).
Il Legislatore ha voluto fornire maggiori tutele all’acquirente, che potrebbe “non recuperare” quanto versato al costruttore oppure non ottenere la consegna dell’immobile, prevedendo in particolare:
– la redazione del contratto preliminare nella forma di atto pubblico / scrittura privata autenticata, a pena di nullità;
– l’indicazione nel preliminare degli estremi e dell’attestazione di conformità al modello standard della fideiussione che il costruttore deve consegnare, a pena di nullità, all’acquirente;
– l’indicazione nel contratto definitivo degli estremi e dell’attestazione di conformità al modello standard della polizza assicurativa che il costruttore deve consegnare, a pena di nullità, all’acquirente;
– l’escussione della fideiussione da parte dell’acquirente, oltre che in caso di “crisi del costruttore”, anche qualora il notaio attesti di non aver ricevuto dal costruttore la polizza assicurativa entro la stipula del contratto definitivo.
Merita evidenziare che le nuove disposizioni sono applicabili ai contratti aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio è stato richiesto / presentato successivamente al 16.3.2019 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 14/2019).
Avv. Rosa Maria Ghirardini
Vice segretaria nazionale APPC